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Documenti - Atto Costitutivo

Atto Costitutivo

 

Atto costitutivo dell'Associazione culturale “Società di Danza Imolese”

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di Marzo in via degli Sminatori 28/a, in Imola (Bo)

si sono riuniti i seguenti cittadini:

…..omissis…

 

-Art.1 - Essi dichiarano di voler costituire un'associazione culturale denominata “Società di Danza Imolese,” non a scopo di lucro, di durata illimitata nel tempo, con sede in via ..omissis.. Imola ( Bologna ).

Art.2 - Scopo dell'Associazione “Società di Danza Imolese”è la diffusione delle attività comunque legate alla danza di società e al teatro, come forme di arte , cultura e spettacolo. In particolare l'associazione potrà operare direttamente e in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di danza e teatro. Assumere la gestione di teatri strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale; produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti , associazioni e compagnie teatrali e di ballo; importare lavori teatrali e di danza e allestirli per scolari, studenti, lavoratori e pensionati; organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività di danza e di teatro; assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte della danza e del teatro; promuovere incontri  dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione dell'arte della danza e del teatro e del suo valore ed incidenza sociale; provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline di danza e teatro.

Art.3 – Quali componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi tre anni vengono fin d'ora designati e nominati i signori :

…omissis…

 

I componenti il Consiglio Direttivo designati dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Art.4 – Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli i,quali avranno diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Per il primo anno è fissato in euro 1,00.

 

Data 1/3/2010

 

 
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